Silvia Fanzutti tecnico competente in acustica milano

Spesso è possibile contenere il disturbo da rumore attraverso interventi di isolamento acustico di un immobile e garantirsi un migliore comfort abitativo. Tale intervento è detraibile al 50% in 10 anni  e sono detraibili anche le consulenze necessarie per conseguire l'obiettivo di isolamento acustico. E' importante la fase progettuale ed anche di verifica strumentale del disturbo poiché potenzialmente ogni edificio trasmette il rumore con modalità differenti e non è possibile una soluzione a priori, che non acquisisca le  modalità di trasmissione del suono all'interno dell'edificio stesso.

Se tutte le strade sono state tentate, ogni avvertimento, minaccia bonaria...se contro chi vi disturba non è possibile produrre un esposto al Comune perché non si tratta ad esempio di un'attività produttiva oppure se ritenete di essere stati ingiustamente danneggiati per il rumore prodotto, non solo nella vostra salute ma anche nei vostri affari e volete un risarcimento...allora non resta che rivolgersi al tribunale. L'esposizione da rumore è una problematica altamente tecnica che prevede, prima di accedere alla causa di merito, l'accesso ad una CTU per ricorso cautelare d'urgenza ex art 700 c. p. c. oppure ad un ATP (Accertamento Tecnico Preventivo). Può essere utile procedere preliminarmente ad ogni azione intrapresa per via legale con una perizia fonometrica che attesti il superamento dei limiti. Vi sono infatti degli aspetti esclusivamente tecnici che devono essere esaminati e soprattutto misurati con cura da parte di un tecnico competente in acustica. Nella mia esperienza posso dire che in caso di controversia sul rumore ho lavorato affinché le parti trovassero un accordo nel più rapido tempo possibile, poiché ritengo che questo sia l'obiettivo del consulente tecnico di parte.

Se siete disturbati da un impianto o un'attività potete verificare la possibilità di produrre un esposto presso il comune di residenza per inquinamento acustico. Il Comune potrà verificare l'effettivo superamento dei limiti amministrativi. Per le sorgenti sonore costituite da un'attività produttive, da club che  raccolgono denaro tramite tesseramento, da sorgenti direttamente ed esclusivamente  imputabili ad un soggetto che trae vantaggio economico dalla sua attività, per questa tipologia di sorgenti è applicabile il limite differenziale. Tale limite, vigente in tutte le zone previste dalla zonizzazione acustica del Comune con l'esclusione delle zone esclusivamente industriali, deve essere rilevato in ambiente abitativo, ovvero all'interno delle stanze presso le quali soggiornate. Generalmente i Comuni non dispongono di personale tecnico atto a fare i rilievi (ovvero Tecnici Competenti in Acustica) e si rivolgono ad ARPA per l'esecuzione degli stessi. Possono anche farsi carico degli oneri delle verifiche fonometriche incaricando un consulente Tecnico Competente in Acustica dell'esecuzione delle stesse. Alcuni Comuni hanno disposto procedure atte a ridurre i casi in cui ci si debba avvalere della consulenza tecnica di ARPA, quale ad esempio Milano.  Il soggetto che genera rumore può non essere a conoscenza e neppure avere il sospetto del potenziale disturbo presso i recettori limitrofi. Chi subisce il disturbo dovrebbe informare chi disturba del danno lamentato ed essere disponibile a far accedere presso la propria abitazione per le verifiche necessarie, anche prima di produrre l'esposto in Comune.