Silvia Fanzutti tecnico competente in acustica milano
  • Impatto acustico
  • 1. Posso installare un dispositivo ad ultrasuoni per allontanare gli uccelli?

    Questi dispositivi ad ultrasuoni dissuasori per uccelli o roditori sono disponibili sul mercato in varie potenze, coprono da un ettaro ad un'area di 7 metri di distanza dal dispositivo. I giovani, i bambini , i neonati sono in grado di udire suoni di frequenza superiore agli 8000 Hz, anche superiore in alcuni casi ai 12000 Hz, come sono in grado di udire questi suoni tutti gli animali domestici, che ne risultano disturbati. E' quindi sconsigliabile installare questi dispositivi in aree aperte quali balconi, giardini, pali o coperture, se il rumore può raggiungere bambini, giovai o l'animale del vicino. Poichè l'impianto è piccolo è difficile individuarlo, ma il perdurare del disturbo ha conseguenze pesanti se chi è consapevole di usare questi apparecchi e disturbare il vicino  non rimuove la causa del danno.

  • 2. Devo fare dei lavori in casa, gli operai faranno rumore. Che regole devo rispettare?

    Le regole da rispettare sono essenzialmente quelle previste dal Comune, che possono regolamentare orari di attività indipendentemente dai limiti acustici vigenti nell'area,oppure possono consentire regimi di deroga temporanei che consentano il superamento dei limiti per attività temporanea di cantiere edile. Quest'ultimo caso è sempre soggetto all'autorizzazione comunale secondo le procedure che Il Comune ha previsto. In alcuni casi questo regime di deroga può essere tacito, come a Milano in cui le lavorazioni rumorose sono concesse per un massimo di 5 giorni (sufficiente a demolire 2 bagni, tanto per fare una stima) mentre se si protraggono oltre i 5 giorni occorre presentare domanda agli uffici competenti.

  • 3. Il sento un rumore sordo, molto fastidioso e penso che sia dovuto ad un impianto di un vicino/condominiale. Quando vado nella stanza/vano tecnico dov'è installato il macchinario quel rumore non c'è.

    Questa casistica è emergente nel disturbo da rumore. I nuovi edifici sono in parte da considerarsi delle "macchine", sono dotati di impianti è vero sempre più silenziosi ma che comunque hanno al loro interno pompe, ventilatori..parti in movimento alimentati tramite frequenza di rete. Spesso ci sono dei problemi nell'installazione di queste macchine, ovvero nella mancata/insufficiente desolidarizzazione della macchina rispetto all'edificio. Gli appartamenti prossimi ai vani tecnici o alla copertura nella quale questi impianti sono installati pagano per il disturbo...e spesso le loro lamentele non trovano riscontro. Di giorno, quando le sorgenti soprattutto interne all'edificio sono presenti sembra non sentirsi nulla. Di notte, nel silenzio, l'emissione in bassa frequenza dei macchinari è particolarmente disturbante.

  • Clima acustico
  • 1. Qualsiasi sorgente è soggetta al rispetto dei limiti acustici?

    Per alcune tipologie di sorgentio sono stati previsti limiti differenti, in virtù della natura diversa delle stesse. Le sorgenti rappresentate dalle infrastrutture (strade, ferrovie ad esempio) sono soggette a limiti specifici a seconda delle loro caratteristiche ed in genere questa informazione è prevista ed acquisita nep Piano di Zonizzazione Acustica del Comune. Le stesse infrastrutture non sono soggette al rispetto del limite differenziale. Le sorgenti che sono in carico alle attività produttive o in generale ad una qualsiasi attività che sia legata ad un compenso o rimborso per il suo esercizio sono soggette al rispetto del limite differenziale. Rientrano tra queste sorgenti anche gli impianti condominiali, perchè c'è una ripartizione delle spese, gli oratori estivi, perchè i genitori pagano per mandarci i ragazzi..Non sono soggetti al rispetto del limite differenziale i bambini che giocano in parco pubblico di libero accesso. E poi? C'è altro? Ebbene sì, c'è anche il rispetto della normale tollerabilità che si può applicare anche all'impianto che il singolo condomino ha installato a casa sua. Se disturba il vicino, se in seguito a procedimento giudiizario si attesta il superamento della normale tollarabilità da parte della sorgente, il titolare potrebbe essere chiamato alla bonifica e a risarcire i danni, in casi estremi anche il danno biologico.

     

  • Rumore da vicinato
  • 1. Il mio vicino di casa mi disturba. Si può installare un fonometro per più giorni che registri il disturbo in casa mia?

    Assolutamente NO. Il fonometro è uno strumento che rileva il rumore e ne dà una descrizione matematica ed oggettiva, ovvero lo misura. Tuttavia nessuna perizia può essere considerata tale in assenza del tecnico competente in acustica che descrive lo stato dei luoghi ed ode il rumore, anche se il fonometro può produrre una registrazione ascoltabile. Iniziare una perizia perché il vostro vicino a notte inoltrata rientra a casa e si comporta come se fosse pieno giorno in un edificio con scarse performance acustiche vuol dire commissionare ad un tecnico competente in acustica un sopralluogo e le misure di questo evento, che potrebbe non verificarsi quando il tecnico viene convocato. Si rifletta inoltre sul fatto che, se la controparte resiste ad ogni proposta di conciliazione ed un giudice dispone di conseguenza la CTU, occorrerebbe dimostrare che effettivamente quei rumori connessi a camminare con i tacchi, porte sbattute, oggetti fatti cadere sul pavimento, siano effettivamente occorsi in orari destinati al riposo. E' evidente che qualcuno dovrà testimoniare che, senza la consapevolezza di essere monitorato il vicino causava rumori inutili e molesti durante i rilievi fonometrici proprio negli orari lamentati.

  • 2. Musica e professione: quando al musicista che prova in casa sua si applica il limite differenziale?

    Può succedere di avere per vicino di casa un musicista. Come l'arte richiede, questo vicino, sicuramente bravissimo, dovrà provare per diverse ore al giorno utilizzando strumentazione capace di generare un suono più o meno intenso. Ovviamente chiunque eserciti una professione di questo tipo avrà messo in atto accorgimenti tali da minimizzare il rumore presso i vicini, ma non sempre quest accorgimenti sono di entità sufficiente a contenere le emissioni oppure la tipologia di strumento non rende possibile il contenimento del suono. Quando il musicista si dovrà preoccupare del rispetto del limite differenziale? Sempre se il musicista partecipa ad eventi per i quali il pubblico versi un compenso e se lui stesso percepisca anche occasionalmente un compenso per le sue esibizioni. Il fatto di suonare professionalmente testimonierà l'impegno ed il numero di ore al giorno in cui disturba il vicino, che non si può sottrarre dalla sua musica.

  • Requisiti acustici passivi
  • 1. In che cosa consiste il collaudo di requisiti acustici passivi?

     

    Si tratta di un'attività di misurazione in opera delle prestazioni acustiche degli elementi costruttivi di un edificio. E' un'attività dettata da procedure ben specifiche descritte nelle norme UNI di riferimento. Si applica a divisori tra unità immobiliari verticali (pareti) o orizzontali (solai), alle facciate agli impianti potenzialmente rumorosi. Quasi sempre per eseguire le misure sono necessarie sorgenti sonore specifiche che generino il rumore che deve essere rilevato nell'ambiente confinante delimitato dalla parete, dal solaio o dalla facciata. Limitatamente alla misura dell'isolamento di facciata è prevista anche la prova che utilizza il rumore generato dalle infrastrutture di trasporto.

     
  • 2. Ho appena comprato casa, la casa è di nuova costruzione, ma sono disturbato dai vicini di casa.

    Prima di iniziare qualsiasi attività è bene raccogliere tutta la documentazione che è stata depositata in comune nelle varie fasi della pratica edilizia. Tutto ciò aiuta ad inquadrare il problema ed a capire se c'è stata superficialità nel processo di costruzione (non sono state rispettate le leggi) oppure se si era consapevoli del problema (sono stati impiegati materiali meno performanti di quelli previsti nel progetto) oppure se sia stata una piccola negligenza casuale (il manovale che ha eseguito il lavoro in quel punto lo ha fatto male) oppure ancora se non siano state fatte le opportune verifiche in cantiere (nessuno ha eseguito il collaudo strumentale sulle strutture).   

    I documenti che descrivono l'iter di verifica delle prestazioni acustiche di un edificio sono:

    • Verifica previsionale sui requisiti acustici passivi: descrive un'attività di verifica del progetto, eseguita attraverso norme UNI e/o confronto con situazioni analoghe in opera o certificati su strutture similari. Viene depositata nelle fasi autorizzative dell'opera e dovrebbe essere riaggiornata in occasione di varianti sostanziali al progetto.
    • La verifica previsionale di Clima Acustico: in alcuni casi in questo documento potrebbe esserci la prescrizione di raggiungere un isolamento di facciata con prestazioni superiori rispetto a quello previsto dalla normativa vigente.
    • L'eventuale collaudo acustico dell'edificio preliminare all'ottenimento dell'agibilità. Non sempre è disponibile perché non sempre è stato richiesto nel corso del tempo. In ogni caso in tempi recenti vi è l'asseverazione da parte di un tecnico che i requisiti minimi di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 sono rispettati.  Il D.P.C.M. 5/12/1997 sui requisiti acustici passivi indica i livelli di isolamento minimi da raggiungere in opera ed i livelli di rumore massimi ammessi ed indica anche le metodologie di misura. Ne deriva che quest'attività, una volta che l'edificio è fatto e finito, non può essere fatta sul progetto, ma deve essere una misura in opera perché la legge prevede questo.

    Tutto ciò premesso, in generale la casa, l'appartamento dovrebbe avere un comfort acustico adeguato a quanto previsto dalla normativa, ovvero essere costruita  con maggiore attenzione rispetto all'edilizia di appena una decina di anni fa o quindici anni fa, poiché le imprese appaltatrici sono ormai in grado di garantire i risultati e le stesse tecnologie costruttive ormai adottate sono idonee al raggiungimento dei requisiti di legge.  Qualche aspetto costruttivo o errore di posa può sempre occorrere ed è giusto che sia sanato e praticamente in tutte le situazioni si è in grado di porre rimedio evitando il deprezzamento dell'immobile. Specifico tutto ciò per non incentivare con questo post fini speculativi da parte degli acquirenti allettati da un eventuale deprezzamento dell'immobile per vizi acustici.

  • 3. Il condomino soprastante ha i figli che corrono per casa, cammina con i tacchi, posso fare qualcosa?

    Il disturbo da calpestio è molto comune nei palazzi non recenti poiché manca un qualsiasi elemento del divisorio costituito dal solaio che diminuisca il livello di rumore di calpestio, ovvero il livello di rumore da impatto sul solaio. Nella realizzazione delle case prima degli anni '90 difficilmente questi elementi anticalpestio sono presenti. Negli edifici d'epoca la realizzazione di massetti a secco con sabbia o materiale sciolto era vantaggiosa dal punto del contenimento del livello di rumore di calpestio. In tutti gli interventi di ristrutturazione che comportino l'intera rimozione dei massetti è possibile, in uno spessore di min 7 cm compresa 1 cm di pavimentazione, realizzare un massetto a secco che, a differenza di un alleggerito, riduca il rumore da calpestio e vale assolutamente la pena di fare questo intervento. Tutti devono essere felici che vi siano nuovi bambini, anche quando questi corrono per casa, davvero non lo si può impedire loro! Ma tu che senti questi rumori che puoi fare? L'unico intervento possibile è la realizzazione di un controsoffitto, sche sarà comunque meno efficace dell'intervento al piano soprastante sul massetto, intervento che sarebbe stato opportuno fare, anche ai sensi della normativa vigente. L'entità del beneficio dipende da molti fattori ed è consigliabile rivolgersi ad un TCCA o ad un tecnico acustico edile ed anche ad imprese che abbiano già una consolidata esperienza nel settore.

  • 4. Modifiche agli impianti condominiali che provocano rumore in casa

    Anche le modifiche agli impianti esistenti in un condominio, soprattutto se sostanziali ovvero se consistono in riqualificazione con sostituzione di impianti, sono soggette al rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997. I tecnici che installano i nuovi impianti devono tener conto del grado di isolamento dell'edificio e mettere in atto tutti gli interventi necessari a non recare disturbo oltre i limiti ai condomini. Raramente c'è questa consapevolezza e spesso capita di rilevare un superamento dei limiti per gli impianti a funzionamento continuo e discontinuo nel caso di interventi recenti. Il condomino dovrà far presente il disturbo all'amministratore di condominio il quale avrà l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica.Intervenire conviene sempre, poiché se dovesse accadere poi che il condomino disturbato, esasperato, ricorresse alla giustizia, l'impianto dovrà adeguarsi al non superamento dei limiti della normale tollerabilità, ovvero un requisito spesso più stringente di quello previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997.

  • 5. Ho deciso di dare in locazione casa mia perchè è una casa rumorosa e non riesco più a viverci dentro.

    Il disturbo da rumore per carente isolamento acustico di un immobile è un vizio occulto, riscontrabile soltanto dopo aver abitato l'immobile, a meno di casi fortuiti.

    Analizziamo la situazione in cui il vizio sia stato indagato dal proprietario di un immobile, che ha incaricato tecnici TCAA di perizie, ha promosso azioni ai fini risarcitori.. e poi ha gettato la spugna. 

    Decide di rinunciare all'azione risarcitoria, non mette in atto nessun intervento di bonifica e dà in locazione l'immobile.

    A questo punto non potrà tanto semplicemente affermare, una volta dato in locazione l'immobile, che questo non era affetto da vizio, poichè la carenza di isolamento era stata indagata e studiata.

    Per cautelarsi dovrà formalmente informare il locatario del vizio, eventualmente ribassando l'importo del canone rispetto al valore di mercato.

    Se egli tacesse il problema, si esporrebbe al rischio che il locatario possa ottenere la risoluzione del contratto sulla base dell'art.1579 Cod.Civ. e dell'art. 1580 del Cod. Civ.

     

    Tutto ciò a dispetto del fatto che sul mercato degli affitti siano presenti immobili affetti da numerosi vizi, anche occulti. Ciò che fa la differenza è poter dimostrare che il vizio

    era noto al conduttore. I rischi dell'azione risarcitoria!